Versamento del suo avere di libero passaggio
- Al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS
- Al più presto 5 anni prima ed al più tardi 5 anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.
- Per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione primaria
- Per l’ammortamento di ipoteche
- In caso di partenza definitiva dalla Svizzera per un paese estero*
- In caso di inizio di un’attività indipendente
- Per somme d’acquisto di prestazioni presso l’attuale cassa pensioni
- In caso di inabilità lavorativa permanente.
(*Se non è sottoposto al regime obbligatorio. Riferimento all’Art. 5 e 25 s. Legge federale sul libero passaggio LFLP)
